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ASSOCIAZIONE SPORTIVA
TEAM SCAPICOLLO SORIANO ASD
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1
E’ costituita un’associazione sportiva dilettantistica denominata TEAM SCAPICOLLO SORIANO ASD. L’associazione ha sede a Soriano nel Cimino (VT) in Piazza Umberto I n.8 ed ha durata illimitata.
L’eventuale cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
Art. 2
L’associazione non persegue scopi di lucro ed è motivato dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione umana.
Art. 3
I colori sociali dell’Associazione sono il nero, verde e rosso.
L’associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e valorizzare lo sport, ispirando la sua attività ai valori umani.
In particolare l’associazione si propone di:
- realizzare organizzare e promuovere eventi sportivi;
- favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
- valorizzare le attività sportive;
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’associazione;
- promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Finalità dell’Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive. L’associazione, ai sensi e per effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché gli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizione di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative, Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.
Titolo II
I SOCI
Art. 4
Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all’attività associativa.
I soci si distinguono in: “ Fondatori” ,“Ordinari”, “Sostenitori”, “Onorari”.
- Soci Fondatori :persone richiamate nell’atto costitutivo e aventi comunque le medesime caratteristiche di cui al successivo punto b);
- Soci “Ordinari”: persone, società o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio Ordinario si ottiene al momento dell’ammissione al comitato, deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci dell’associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
- Soci “Sostenitori”: persone, società o Enti che contribuiscono economicamente alla realizzazione degli scopi sociali;
- Soci “Onorari”: persone, società o Enti che abbiano contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione.
I Soci “Sostenitori” e “Onorari” possono partecipare ed intervenire alle assemblee, ma senza diritto di voto. Sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
Da questo punto in avanti i soci “Ordinari” verranno denominati semplicemente “soci”. Eventuali distinzioni verranno evidenziate con apposita qualifica.
Art. 5
Tutti i soci hanno diritto e dovere di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, oltreché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione per i quali possono farne parte;
i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
Art. 6
Isoci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi del comitato, di corrispondere le quote associative.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione e morosità
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’associazione e quando non ottempera alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.
La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
Art. 8
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione e neanche della quota associativa per l’anno corrente.
Titolo III
L’ASSEMBLEA
Art. 9
Gli organi dell’assemblea sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 10
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e previsionale e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’associazione si prefigge. Essa è comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con iversamenti delle quote associative.
Art. 11
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione mediante comunicazione ai soci tramite lettera spedita per posta, per e-mail, messaggio telefonico (sms) o WhatsApp nonché l’affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 12
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un suo delegato fra i membri del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario o altro socio incaricato per la redazione del verbale.
Art. 13
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 14
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 2.
Art. 15
L’Assemblea dei Soci:
– approva annualmente il rendiconto economico e finanziario;
– elegge il Presidente, per il primo mandato della durata di tre anni ed elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e comunque sempre di numero dispari;
– delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari, che oltre ad essere riportate nel “registro dei Verbali delle Assemblee” e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione.
I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Esso è composto da un minimo di tre membri e comunque sempre di numero dispari, eletti dall’Assemblea, tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
- stabilire annualmente il calendario delle attività associative;
- fissare la data dell’assemblea annuale;
- redigere il rendiconto economico e finanziario annuale e previsionale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre la relazione dell’attività svolta;
- assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l’associazione si avvale per le proprie attività;
- adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’associazione;
- determinare l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; inoltre può chiedere ai soci contributi speciali e/o straordinari, per fronteggiare eccezionali esigenze dell’associazione;
- attuare le deliberazioni dell’Assemblea e deliberare sull’ammissione dei soci;
- proporre all’Assemblea l’espulsione dei soci;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- formulare proposte di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.;
- nominare commissioni e gruppi di lavoro
Art. 18
IlConsiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo riterrà necessario.
La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione con comunicazione diretta, a mezzo e-mail, sms o WhatsApp. Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata “ad horas” anche in modo informale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o da un altro membro facente parte del Consiglio stesso ed incaricato dallo stesso.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 19
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altre associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell’associazione.
Titolo V
IL PRESIDENTE e IL VICE-PRESIDENTE
Art. 20
Il Presidente dell’associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell’associazione, per il compimento di atti o categorie di atti e per la gestione di attività varie.
Inoltre compete al Presidente:
a) convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
b) sottoscrivere gli atti relativi all’attività dell’associazione;
c) assumere eventuali contatti con Enti Pubblici e privati;
d) collaborare con il Segretario ed il Tesoriere per curare e verificare il buon andamento amministrativo;
Il Vice-Presidente, sostituisce e svolge i compiti del Presidente in sua assenza
Titolo VI
IL SEGRETARIO e IL TESORIERE
Art. 21
Il Segretario svolge la funzione di redigere i verbali, riassumendo le discussioni e le deliberazioni dell’associazione, indicandone data e ora, elenco dei presenti, esito delle votazioni, varie ed eventuali e sottoporre il verbale all’approvazione e sottoscrizione del Presidente. Coadiuva il Presidente ed il Tesoriere, nella tenuta, del Registro dei Verbali dell’Assemblea, Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo, Libro dei Soci: contenente le generalità ed eventuali modifiche e/o variazioni degli stessi, Libro degli Inventari, contenente gli oggetti, le donazioni ed i materiali di proprietà dell’associazione.
Art. 22
Il Tesoriere sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, cura principalmente le risorse ed i fondi dell’associazione. Inoltre ha il compito di svolgere adempimenti di carattere amministrativo; aggiornare e conservare tutta la documentazione contabile ed amministrativa e renderla visibile; accendere, movimentare ed estinguere, con firma congiunta del Presidente, depositi bancari, postali, ecc..; gestire gli incassi ed effettuare i pagamenti; redigere periodicamente ed annualmente un rendiconto, consuntivo e preventivo, dell’attività dell’associazione.
La funzione di Segretario e di Tesoriere può essere ricoperta anche dalla stessa persona.
Titolo VII
IL PATRIMONIO
Art. 23
Ilpatrimonio dell’associazione è costituito:
-dalle quote associative versate dai soci;
-dai contributi speciali e/o straordinari versati dai soci;
-dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all’art.3 e del presente statuto;
-da eventuali contributi, erogazioni, donazioni, lasciti, beni acquisiti in proprietà dall’associazione da parte di persone fisiche, società o di enti pubblici o privati;
-da eventuali sovvenzioni statali, regionali, provinciali, comunali e da parte di qualsiasi Ente pubblico e privato;
Eventuali utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
E’ sancita la intrasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.
Art. 24
L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.
Titolo VIII
SCIOGLIMENTO
Art. 25
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo IX
NORME FINALI
Art. 26
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, nonché alle norme sull’ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.